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Sulla revisione costituzionale – La Chiesa cattolica-cristiana della Svizzera come associazione

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La forma giuridica della diocesi non è chiara. Il Consiglio sinodale ha deciso di chiarire questa questione nel contesto della revisione in corso della nostra Costituzione. Foto: Christoph Knoch

Una perizia giunge alla conclusione che, secondo il diritto civile, la Chiesa cattolica-cristiana della Svizzera è considerata un’associazione. Questa qualificazione apporta chiarezza giuridica nell’ambito dell’attuale revisione costituzionale e costituisce la base per questioni importanti relative alla futura organizzazione e alla partecipazione decisionale all’interno della Chiesa.

Di Toni Göpfert

L’attuale Costituzione della Chiesa cattolica-cristiana della Svizzera non dice nulla sulla forma giuridica della Chiesa. In alcuni Cantoni le Chiese nazionali o le comunità parrocchiali sono riconosciute dal diritto pubblico, in altri sono organizzate secondo il diritto privato oppure i cattolici-cristiani che vi risiedono appartengono alla diaspora e vengono assegnati dal Consiglio sinodale a una comunità parrocchiale.

La Costituzione federale vigente garantisce all’art. 15 la libertà di credo e di coscienza. Ai sensi dell’art. 72 cpv. 1, la regolamentazione dei rapporti tra Chiesa e Stato è di competenza dei Cantoni.

La forma giuridica della diocesi non è chiara. Il Consiglio sinodale ha deciso di chiarire questa questione nel contesto della revisione in corso della nostra Costituzione e ha incaricato il Prof. Thier, dell’Università di Zurigo. Nella sua perizia, questi giunge alla conclusione che la nostra Chiesa, secondo il diritto civile, deve essere considerata un’associazione religiosa e che la diocesi è una definizione della sua struttura organizzativa e territoriale (vedi la perizia all’indirizzo https://christkatholisch.ch/wp-content/uploads/thier_rechtsgutachten_christkatholische_kirche_13_4_2024.pdf).

L’associazione è disciplinata in modo conciso e aperto dagli articoli 60-79 del Codice civile svizzero (CC), con una notevole libertà di configurazione. Non esiste una supervisione statale. Nell’ambito delle disposizioni di legge, la nostra Chiesa può organizzarsi liberamente e stabilire regole che diventano parte del nostro diritto interno.

Un’associazione necessita di statuti scritti che esprimano la volontà di esistere come persona giuridica, forniscano informazioni sullo scopo dell’associazione e regolino le questioni organizzative più importanti, ovvero l’assemblea dell’associazione, il comitato direttivo, l’adesione (ammissione e dimissioni) e l’obbligo contributivo dei membri. Il presente progetto di costituzione riprende questi requisiti e corrisponde, dal punto di vista del contenuto, a uno statuto associativo.

Poiché la Confederazione, a differenza dei Cantoni, non prevede alcuna regolamentazione del rapporto tra Chiesa e Stato, non è possibile un riconoscimento di diritto pubblico della nostra Chiesa a livello federale. Ciò può sembrare strano, ma corrisponde alla realtà del diritto pubblico. Non si tratta quindi di un rapporto di sovraordina-zione o subordinazione tra la diocesi e le comunità. Ciò che conta è quali compiti i membri della nostra Chiesa attribuiscono alla diocesi. In questo ambito sono liberi, nel rispetto delle rispettive disposizioni cantonali, e possono stabilire norme di diritto ecclesiastico. Possono ad esempio stabilire che le comunità debbano emanare un regolamento comunitario soggetto all’approvazione del Consiglio sinodale. In questo modo esso non diventa diritto della diocesi, ma si garantisce che non sia in contraddizione con quello della diocesi.

Un vantaggio è che, ai sensi dell’art. 75a CC, per gli impegni dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione, non i membri stessi. La costituzione espressa come associazione crea chiarezza al riguardo, a differenza dell’attuale costituzione. Altrimenti la Chiesa potrebbe essere considerata una semplice società, con responsabilità solidale di ogni membro.

Coinvolgimento dei membri residenti nella diaspora nel Sinodo nazionale in particolare

Secondo l’attuale Costituzione, le parrocchie inviano delegati al Sinodo nazionale. Inoltre, alle elezioni e alle votazioni partecipano al massimo 50 persone di culto e, per determinati affari, altri membri del Sinodo (vescovo, Consiglio sinodale, ecc.) (art. 16 e 17 della Costituzione). I membri della diaspora non hanno diritto di voto e non sono rappresentati al Sinodo.

Ai sensi dell’art. 67 CC, tutti i membri dell’associazione godono dello stesso diritto di voto. Tale parità di voto non è tuttavia assoluta. L’associazione gode di una certa autonomia nella sua regolamentazione, per cui le differenze devono essere oggettivamente giustificate.

Il gruppo di lavoro incaricato della revisione della Costituzione ha esaminato le possibilità di coinvolgimento dei membri della diaspora nel Sinodo nazionale. In primo piano vi sono le due varianti seguenti, che saranno sottoposte a discussione nella consultazione (progetto art. 13 cpv. 2):

Assemblea elettorale: i membri della Chiesa residenti nelle zone della diaspora in tutta la diocesi ottengono seggi di delegati in base al loro numero complessivo, ma almeno uno. Il Consiglio sinodale li invita a un’assemblea elettorale in cui vengono assegnati i seggi. Tutte le zone della diaspora insieme verrebbero così trattate, ai fini dell’assegnazione dei delegati, praticamente come una comunità parrocchiale.

Considerazione da parte della comunità ecclesiale competente: le aree di diaspora vengono assegnate, come finora, a una comunità ecclesiale per l’assistenza (progetto art. 34). Nell’assegnazione dei delegati della comunità ecclesiale al Sinodo nazionale, i loro membri vengono conteggiati e hanno diritto di voto attivo e passivo nella loro elezione.

Le persone da eleggere devono versare un contributo finanziario alla comunità ecclesiale competente, poiché non pagano le imposte ecclesiastiche né sono tenute a versare altri contributi alla comunità ecclesiale. Nella nuova Costituzione va regolata, del resto, solo la decisione di principio sul coinvolgimento dei membri della diaspora al Sinodo nazionale. I dettagli al riguardo saranno stabiliti dal Sinodo nazionale in un regolamento.

Spiegazioni più dettagliate su questo tema si trovano nei documenti di consultazione:
https://christkatholisch.ch/verfassung/totalrevision