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Chi ha l’ultima parola? Il sistema episcopale-sinodale lascia volutamente aperte alcune questioni.

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Il sistema vescovile-sinodale, che la Chiesa cattolica-cristiana ha fatto proprio, si basa sulla responsabilità comune del vescovo e del sinodo, del clero e dei laici. Foto: Christoph Knoch

L’autodefinizione della Chiesa cattolica cristiana come «episcopale-sinodale» suggerisce che non spetta a una sola persona avere l’ultima parola. Come Chiesa, però, si vorrebbe anche rispondere che è Dio ad avere l’ultima parola. Quali ripercussioni ha questo sulla pratica delle decisioni ecclesiastiche?

Di Adrian Suter

«Il Sinodo nazionale delibera e decide insieme al vescovo.» Così recita l’articolo 14 dell’attuale Costituzione della Chiesa cattolica-cristiana. Il sistema vescovale-sinodale, che la Chiesa cattolica-cristiana ha fatto proprio, si basa sulla responsabilità comune del vescovo e del Sinodo, del clero e dei laici. Ciò non dovrebbe cambiare nemmeno con la revisione della Costituzione, alla quale si sta lavorando attualmente.

Ma il diavolo si nasconde nei dettagli: cosa succede nel sistema episcopale-sinodale quando il vescovo e il Sinodo non sono d’accordo? E dove entra in gioco la Conferenza Episcopale Internazionale? In questo articolo invito voi, cari lettori e lettrici, ad approfondire queste domande.

Votazioni, maggioranze e consenso

Innanzitutto dobbiamo renderci conto che si parla di «sistema vescovale-sinodale» e non di «sistema vescovale-democratico». Il principio democratico è il governo della maggioranza. Il principio sinodale, invece, è il consenso. Nella Chiesa non ci accontentiamo di un consenso del 51%. In primo luogo, avremmo allora il 49% di insoddisfatti. In secondo luogo, una via che una minoranza così forte non vuole sostenere presenta di norma notevoli debolezze. La via cattolica-cristiana in un caso del genere è la ricerca del consenso attraverso la discussione, la riflessione e proposte alternative. In questo modo, con bella regolarità, non solo la maggioranza diventa più ampia, ma anche la proposta migliora.

L’obiettivo è un consenso che tutti possano sostenere, non un compromesso al ribasso. Prendiamo ad esempio il «matrimonio per tutti»: già nel 2018, quando la Gioventù Cattolica Cristiana della Svizzera ha portato il tema al Sinodo Nazionale, una mozione per una qualche forma di «matrimonio per tutti» avrebbe probabilmente ottenuto la maggioranza. Il periodo di intensa discussione e riflessione fino alla decisione definitiva del 2023 non solo ha portato a un consenso finale superiore al 95%, ma ha anche fatto sì che la decisione fosse molto chiara, ponderata e teologicamente ben fondata. E non si è trattato di un compromesso al ribasso, anzi: ha prevalso la più radicale tra tutte le proposte discusse. Dopo un’intensa discussione, il Sinodo nazionale e il vescovo hanno convenuto che solo l’apertura del matrimonio sacramentale a tutte le coppie (adulte), indipendentemente dalla configurazione di genere, è teologicamente e socialmente coerente.

Sebbene l’ideale sia il consenso, spesso non si raggiunge il 100% di adesione. Per questo nel sistema vescovile-sinodale esistono anche le decisioni a maggioranza. In questo modo la Costituzione ecclesiastica vuole garantire che un piccolo gruppo di testardi non possa rendere la Chiesa incapace di agire. È tuttavia importante ascoltare le riserve della minoranza, per questo è necessaria una discussione aperta. Ma quando tutte le preoccupazioni sono state sollevate e discusse, quando una grande maggioranza considera valida la proposta raggiunta, allora – e solo allora! – si procede alla votazione e ci si aspetta che la minoranza si pieghi alla volontà della maggioranza.

Nessun diritto di veto, nessuna possibilità di prevalere

Ma cosa succede se il vescovo è uno di quelli che si trovano nella minoranza?

 «Il Sinodo nazionale delibera e decide insieme al vescovo.» L’articolo costituzionale afferma innanzitutto che il Sinodo nazionale non può deliberare e decidere senza il vescovo. Nei testi giuridici sono previste alcune disposizioni affinché il Sinodo rimanga in grado di agire qualora il vescovo sia impossibilitato per motivi importanti o non possa esercitare il suo ufficio per malattia, ma il principio è: Il Sinodo nazionale insieme al vescovo.

Ma bisogna interpretare l’articolo della Costituzione nel senso che il Sinodo nazionale può decidere solo se anche il vescovo è d’accordo? Per chiarire subito un possibile malinteso: non esiste un diritto di veto del vescovo. Ciò sarebbe in contrasto con l’identità cattolica cristiana, poiché esonererebbe il vescovo dal dover motivare in modo convincente la sua posizione di rifiuto. Potrebbe semplicemente ignorare la discussione. Per lo stesso motivo non è prevista alcuna maggioranza – né i due terzi né altra – con cui il Sinodo possa prevalere sul vescovo. In tal modo, infatti, il Sinodo potrebbe sottrarsi alla discussione. In entrambi i casi l’attenzione non sarebbe più rivolta alla decisione migliore, ma esclusivamente alla questione di chi riesce a imporsi.

Nella concezione della Chiesa cattolica-cristiana non si tratta di potere – chi riesce a imporsi –, ma sempre di cercare la via comune. Infatti, quella «via comune» è il significato fondamentale del termine «sinodo».

Deliberare e decidere

Nella Chiesa cattolica cristiana, deliberare e decidere vanno di pari passo. Questo è profondamente radicato nell’identità cattolica cristiana. Quando i cattolici liberali protestarono contro l’eccessivo potere del Papa alla fine del XIX secolo, la questione era che i nuovi dogmi separavano la deliberazione dalla decisione: tutti possono partecipare alla consultazione, ma la decisione spetta in ultima istanza solo al Papa. Le riforme successive hanno sì migliorato le possibilità di partecipazione alla consultazione, ma non hanno modificato in alcun modo il potere decisionale esclusivo del Papa.

Nell’identità cattolica cristiana è diverso: la consultazione e la decisione vanno di pari passo. Il Sinodo nazionale non è un organo consultivo per il vescovo, che poi decide da solo, ma consulta e decide insieme a lui. Allo stesso tempo, il vescovo ha un forte peso nelle consultazioni e nelle decisioni del Sinodo: può far valere l’autorevolezza del suo ufficio, richiamandosi al fatto che a lui spetta «la cura della permanenza della Chiesa nella trasmissione della fede e dell’unità della diocesi nell’annuncio, nella liturgia e nell’amministrazione dei sacramenti». Ma non è lui il signore della trasmissione della fede. La Costituzione prevede una procedura per esprimere un parere su questioni di fede, in cui tutti i membri del Sinodo possono esprimersi – applicata per la prima e ultima volta in occasione del «Matrimonio per tutti» nel 2022/23. Se il vescovo ritiene che in una questione sinodale sia in gioco la permanenza nella tradizione della fede, allora può avviare questa procedura. Ma non può imporre al Sinodo ciò che deve credere. Anche in materia di predicazione, liturgia e amministrazione dei sacramenti, il vescovo non decide da solo: il Sinodo emana principi generali su queste e molte altre questioni della vita ecclesiale e approva i libri liturgici. Tutto ciò è sancito sia dall’attuale Costituzione ecclesiastica (cfr. art. 5 e 15), sia dal nuovo progetto di Costituzione (cfr. art. 4 e 10).

Il vescovo non può impedire al Sinodo di prendere una decisione. Ma vale anche il contrario: finché il vescovo rispetta le regole del gioco – cioè finché espone la sua opinione in modo costruttivo e cerca una soluzione attraverso il dialogo – il Sinodo non può semplicemente scavalcarlo. Non può nemmeno costringere il vescovo ad attuare una decisione che va contro le sue convinzioni di fede. – Se però il vescovo non dovesse rispettare le regole del gioco, rifiutasse la discussione e si mostrasse testardo, allora la situazione è diversa: in quel caso non adempie più ai compiti del suo ministero episcopale, per cui il Sinodo può chiamarlo a rispondere.

Situazioni di stallo, blocchi e vie d’uscita

Ma cosa succede se il Sinodo nazionale e il vescovo si consultano, ma non giungono a una decisione comune? Con un po’ di fantasia si possono immaginare centinaia di scenari da incubo che metterebbero la Chiesa in una situazione del tutto impossibile: un vescovo che ostacola le decisioni del Sinodo o ne rifiuta l’attuazione; un Sinodo che getta semplicemente a mare i principi della fede cristiana; o un blocco reciproco in cui la Chiesa non è più in grado di agire. La cattiva notizia: la Costituzione ecclesiastica non prevede una via d’uscita semplice da tali situazioni. In particolare, nessuno dei due – né il vescovo né il Sinodo – può prevalere sull’altro.

La buona notizia: è proprio così che deve essere. In una situazione di stallo, la via d’uscita per i cattolici cristiani non è una figura autoritaria che batte il pugno sul tavolo, né la decisione a maggioranza. La via d’uscita è la ricerca del consenso, difficile, che richiede pazienza e talvolta mette a dura prova i nervi. Perché in questo modo si giunge a soluzioni più ponderate, più ampiamente sostenute – in breve, a soluzioni migliori. Mi piace che la Chiesa cattolica cristiana abbia fiducia nel proprio vescovo e nel proprio Sinodo e si aspetti da loro che rimangano sempre costruttivi e non si blocchino a vicenda.

Ed è qui che entra in gioco un importante pensiero teologico: nella ricerca del consenso, nella discussione seria, nel confronto con l’altro, lo Spirito Santo è all’opera. Nella Chiesa cattolica cristiana non crediamo che una determinata istanza possa garantire l’efficacia dello Spirito Santo – né il Papa, né la Conferenza episcopale, né un vescovo, né un sinodo. Lo Spirito soffia dove vuole. Ma crediamo allo stesso tempo che il consenso che troviamo – forse dopo una discussione difficile e una collaborazione paziente e costruttiva – sia un segno che qui lo Spirito Santo era all’opera.

La parola magica «ricezione»

Ma anche il consenso una volta raggiunto non è la fine. Ogni decisione, indipendentemente da chi la prenda, deve dimostrare la propria validità nella pratica. È questo che intendiamo con il termine «ricezione»: che una decisione sia efficace nella vita della Chiesa e sostenuta da tutta la Chiesa. Conosciamo il concetto di ricezione soprattutto dalle relazioni internazionali della Chiesa: quando la Conferenza Episcopale Vecchia-Cattolica Internazionale, tutti i vescovi dell’Unione di Utrecht, prendono una decisione, questa deve essere recepita dalle singole Chiese locali.

Nonostante i termini tecnici, vale la pena leggere cosa dice a questo proposito lo statuto dell’Unione di Utrecht:

«Nella ricezione della Chiesa si dimostra che le decisioni dei vescovi, preparate e prese in un ampio processo conciliare, sono ispirate dallo Spirito di Dio e corrispondono alla volontà di Dio per la missione della Chiesa. Il processo di ricezione implica quindi la partecipazione e la corresponsabilità dei battezzati (clero e laici) al suddetto processo sia all’interno di ogni singola Chiesa locale o nazionale (sinodi o altri organi responsabili) sia all’interno dell’Unione di Utrecht nel suo insieme. Tuttavia, trattandosi di un processo guidato dallo Spirito di Dio, non è possibile regolamentarlo in modo esaustivo dal punto di vista giuridico e tanto meno in modo definitivo.»

Se quindi una decisione viene recepita, questo è un motivo in più per confidare che la decisione corrisponda alla volontà di Dio e che lo Spirito Santo abbia operato nel processo decisionale. Non è possibile regolamentarlo e garantirlo in modo definitivo, poiché ciò limiterebbe la libertà dello Spirito Santo. Non esiste quindi un elenco di criteri da spuntare per poter poi decidere che sì, la ricezione è avvenuta. La ricezione si manifesta nella vita della Chiesa ed è un processo aperto.

Tuttavia, in determinate circostanze è possibile affermare che la ricezione non ha avuto luogo. L’esempio più noto è la decisione della Conferenza Episcopale Internazionale del 1976 secondo cui le donne non possono essere ammesse al sacerdozio. Questa decisione ha suscitato resistenza e discussioni di vario genere nelle Chiese vecchio-cattoliche dell’Europa occidentale, tanto che negli anni ’90 si è dovuto giungere alla conclusione che: la decisione dell’IBK non è stata recepita. Pertanto, la Conferenza Episcopale ha ripreso la questione e nel 1997 ha stabilito che la decisione del 1976 non può (più) essere considerata una risoluzione vincolante.

L’attuale statuto dell’Unione di Utrecht prevede, in un caso del genere, che ogni vescovo sia tenuto a «rendere nota all’IBK la mancata accettazione di fatto delle decisioni dell’IBK nella propria Chiesa, constatabile dopo un periodo di tempo prolungato». (Regolamento interno, art. 4 g) La norma è in vigore solo dal 2000 e deriva dalle esperienze maturate nel dibattito sull’ordinazione delle donne. È evidente, ma non più sorprendente alla luce delle considerazioni fatte finora, che lo statuto dell’Unione di Utrecht non dice nulla su cosa accada in un caso del genere. In questo caso, la Conferenza episcopale avvierà un dialogo con la Chiesa interessata e cercherà una via d’uscita comune dalla situazione irregolare in cui una Chiesa locale non sostiene una decisione comune dell’IBK. Non può costringere la Chiesa interessata ad allinearsi alla sua linea.

Sinodalità tra le sessioni

Il Sinodo nazionale cristiano-cattolico si riunisce una volta all’anno, mentre il vescovo è in carica tutto l’anno: non può quindi discutere ogni sua decisione con il Sinodo. Tuttavia, non prenderà le sue decisioni da solo, indipendentemente dal Sinodo, e tanto meno contro di esso. La Costituzione ecclesiastica ne tiene conto in diversi modi:

  1. In qualità di organo esecutivo del Sinodo, è compito del Consiglio sinodale attuare la posizione del Sinodo. Ciò significa anche, se necessario, far sentire la sua voce nei confronti del vescovo. Per questo motivo, nella diocesi tedesca il Consiglio sinodale si chiama «rappresentanza sinodale», poiché rappresenta il Sinodo tra una sessione e l’altra.
  2. Il vescovo deve rendere conto al Sinodo nazionale della sua gestione tra una sessione e l’altra. Riferisce al Sinodo nazionale e deve rispondere alle sue domande critiche.
  3. La Costituzione obbliga il vescovo a consultarsi con il clero sulle questioni relative alla guida della Chiesa (art. 16 della Costituzione ecclesiastica, cfr. nel nuovo progetto art. 4) e a esercitare il proprio ministero insieme al clero «in modo che i laici possano assumersi le proprie responsabilità e agire attivamente». (art. 27 o, nella nuova bozza, art. 23)

Tutti questi punti sono principi generali, non regole procedurali concrete. Ancora una volta, la Costituzione ecclesiastica fa affidamento sulla volontà di tutti i soggetti coinvolti di collaborare in modo costruttivo.

Rapporti sinodali

Molte cose non possono essere tradotte in norme giuridicamente vincolanti. La richiesta di regole chiare è comprensibile, ma le regole rimarranno sempre indietro rispetto alla realtà. Lo statuto dell’Unione di Utrecht, la costituzione della Chiesa Cattolica Cristiana della Svizzera e altri testi giuridici cattolici cristiani lasciano volutamente aperte alcune questioni, poiché in situazioni complesse si devono sempre considerare le circostanze concrete. Oppure ci sono situazioni in cui occorre tenere conto di più regole, che possono anche essere in contrasto tra loro. In questo contesto è sempre importante coltivare un approccio sinodale. Ecco tre esempi:

  • La Costituzione ecclesiastica attribuisce al vescovo la responsabilità della pianificazione dell’impiego del clero nella diocesi (art. 7). Allo stesso tempo stabilisce che le comunità eleggano autonomamente i propri parroci (art. 35). È possibile conciliare entrambi questi aspetti solo se il vescovo e le autorità parrocchiali sono in stretto contatto tra loro in merito alle nomine, così come i sacerdoti discutono tempestivamente e con discrezione con il vescovo eventuali desideri di trasferimento. (Il nuovo progetto di costituzione cerca di tenerne conto nell’art. 27 cpv. 2.)
  • Se il Consiglio sinodale istituisce una commissione e questa gli presenta una proposta, il Consiglio sinodale può anche decidere il contrario: è il committente e l’istanza superiore. Di norma, tuttavia, inviterà una delegazione di tale commissione al Consiglio sinodale e discuterà con essa i pro e i contro. Si tratta di una prassi sinodale, non di una regola fissa.
  • I ministri sono tenuti sia nei confronti della comunità parrocchiale e delle sue autorità, sia nei confronti del vescovo. Indipendentemente dai compiti che i rispettivi regolamenti parrocchiali attribuiscono loro, devono sempre seguire anche il loro mandato di ordinazione. I pastori sono eletti dalla comunità parrocchiale e sono quindi guide spirituali della comunità, non subordinati del consiglio parrocchiale. Come il vescovo, però, anche i pastori non sono patriarchi. Qui si riflette, su scala più piccola, la responsabilità di guida condivisa che caratterizza il sistema vescovale-sinodale.

Dio ha l’ultima parola

Come garantiamo nella Chiesa che Dio abbia l’ultima parola? La Chiesa cattolica romana ci ha provato con regole chiare e sofisticate: il Papa, eletto dal Collegio cardinalizio con una procedura complessa, deve parlare in un certo modo, cioè «ex cathedra», allora gli è assicurato l’aiuto dello Spirito Santo, allora le sue affermazioni sono protette dall’errore umano.

Questa non è la convinzione della Chiesa cattolica-cristiana.

Nella Chiesa cattolica cristiana non esiste un’istanza umana né una regola procedurale in grado di garantire l’infallibilità. Ma possiamo sperare nell’assistenza dello Spirito Santo. Nella ricerca del consenso, nel dialogo sinodale, nella ricezione: proprio perché qui non tutto segue regole rigide, poiché i processi sono strutturati in modo aperto, lo Spirito Santo può trovare vie per guidare la Chiesa. Possiamo confidare in questo – ma solo Dio stesso può garantirlo.

Revisione della Costituzione
In base alla decisione del Sinodo nazionale, un gruppo di progetto sta attualmente lavorando alla revisione della Costituzione della Chiesa cattolica-cristiana della Svizzera. Di conseguenza, su «Christkatholisch» appariranno, a cadenza irregolare, articoli sulla Costituzione della Chiesa per chiarire questioni importanti relative alla Costituzione attuale e/o a quella nuova proposta.